Ordinanza — n. 16157/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE MARCELLO nato a MILANO il 19/04/1986 avverso la sentenza del 27/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorso proposto da Perrone Marcello, condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 416, 497 bis comma 2, 494, 477-482, cod. pen., e art. 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. 309/90, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.) è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 16157/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 416, 497 bis comma 2, 494, 477-482, cod. pen., e art. 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. 309/90, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.) è inammissibile.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE MARCELLO nato a MILANO il 19/04/1986 avverso la sentenza del 27/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorso proposto da Perrone Marcello, condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 416, 497 bis comma 2, 494, 477-482, cod. pen., e art. 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. 309/90, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione di legge circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.
Inoltre, non ha posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, no" sollevando questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta pertanto di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Rilevato e pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2