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Ordinanza — n. 16156/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16156/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16156/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SABELLICO EUGENIO nato a ALATRI il 29/08/1991 ALEMAGNO DANIELE nato a VICO EQUENSE il 01/06/1975 BLASI JESSICA nato a ALATRI il 22/12/1984 avverso la sentenza del 15/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONE(dato avAcal.e_gar-t-- udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorso proposto da Blasi Jessica avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la ricorrente veniva condannata per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 74, comma 1, d. P.R. del 309/90, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dalla ricorrente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 16156/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che anche i ricorsi proposti da Alemagno Daniele e Sabellico Eugenio, avverso la medesima sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen. sono inammissibili. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie. I ricorrenti, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indicano in alcun Lon modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta da ilti'proveniente, ex art.444 cod. proc. pen., il giudice avrebbe dovuto disattenderla, limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida motivazione.

Parole chiave

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difetto formale di procedura esame delle censure formali difetto di sottoscrizione memoria illeggibile diritto di ottenere una decisione formalismo eccessivo

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
art. 444 cod.proc.pen
del 309/90, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SABELLICO EUGENIO nato a ALATRI il 29/08/1991 ALEMAGNO DANIELE nato a VICO EQUENSE il 01/06/1975 BLASI JESSICA nato a ALATRI il 22/12/1984 avverso la sentenza del 15/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONE(dato avAcal.e_gar-t-- udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorso proposto da Blasi Jessica avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la ricorrente veniva condannata per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 74, comma 1, d. P.R. del 309/90, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dalla ricorrente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Rilevato che anche i ricorsi proposti da Alemagno Daniele e Sabellico Eugenio, avverso la medesima sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen. sono inammissibili. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie. I ricorrenti, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indicano in alcun Lon modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta da ilti'proveniente, ex art.444 cod. proc. pen., il giudice avrebbe dovuto disattenderla, limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida motivazione.

Quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il C nsigliege estensore Il