Ordinanza — n. 16152/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA FRANCESCO nato a NAPOLI il 09/0811994 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Amendola Francesco ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 16152/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA FRANCESCO nato a NAPOLI il 09/0811994 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Amendola Francesco ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.
L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett.
c) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lett.
c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così