Ordinanza — n. 16151/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: PETRONE DANIELE nato a NOCERA INFERIORE il 06/10/1985 avverso la sentenza del 22/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE1,..ciatp--a né.é‘e-attE-r2-11.k udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui Petrone Daniele eccepisce l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d. P.R. 309/90 in ordine alla confisca della somma di euro 7.540,00 e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto il giudice a quo, con motivazione logica e congrua, ha fatto riferimento alla ingiustificata provenienza della somma e alla sua sproporzione rispetto al reddito da lavoro dichiarato dal ricorrente, pari a circa euro 950,00 mensili. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 240 bis cod. pen; Ordinanza — n. 16151/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 240 bis cod. pen. e 85 bis d. P.R. 309/90 in ordine alla confisca della somma di euro 7.540,00 e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto il giudice a quo, con motivazione logica e congrua, ha fatto riferimento alla ingiustificata provenienza della somma e alla sua sproporzione rispetto al reddito da lavoro dichiarato dal ricorrente, pari a circa euro 950,00 mensili. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: PETRONE DANIELE nato a NOCERA INFERIORE il 06/10/1985 avverso la sentenza del 22/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE1,..ciatp--a né.é‘e-attE-r2-11.k udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui Petrone Daniele eccepisce l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d. P.R. 309/90 in ordine alla confisca della somma di euro 7.540,00 e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto il giudice a quo, con motivazione logica e congrua, ha fatto riferimento alla ingiustificata provenienza della somma e alla sua sproporzione rispetto al reddito da lavoro dichiarato dal ricorrente, pari a circa euro 950,00 mensili. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente