Ordinanza — n. 16146/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAABO LAYE ( CUI 05PHC4X ) nato il 12/12/1998 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Baabo Laye ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione dell'art.240 cod.pen., avendo il giudice disposto la confisca anche del secondo II AA Ah D cellulare,rquale strumento per commettere il reato, sebbene non risultano in esso registrati contatti da riferirsi all'attività illecita di cui all'art. 73, comma 1 e 5, d.ID.R. 309/1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16146/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1 e 5, d.ID.R. 309/1990.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAABO LAYE ( CUI 05PHC4X ) nato il 12/12/1998 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Baabo Laye ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione dell'art.240 cod.pen., avendo il giudice disposto la confisca anche del secondo II AA Ah D cellulare,rquale strumento per commettere il reato, sebbene non risultano in esso registrati contatti da riferirsi all'attività illecita di cui all'art. 73, comma 1 e 5, d.ID.R. 309/1990.
Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla confisca sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla detenzione contestuale dell'apparecchio unitamente alla sostanza stupefacente e all'altro dispositivo pacificamente utilizzato per contattare acquirenti e fornitori, nonchè al fatto che il medesimo ricorrente, nel rendere ampia confessione, non ha affermato che il secondo apparecchio fosse utilizzato per finalità diverse dalla cessione di sostanze stupefacenti.
Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il President