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Ordinanza — n. 16144/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16144/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16144/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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fro R2e ti, 24t h Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16144/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINGALI RAGONA ANDREA nato a TORINO il 24/11/1968 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Tringali Ragona Andrea ricorre per cassazione deducendo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1,2 e 4 d.P.R. 309/1990, posto che il giudice, erroneamente, non ha qualificato la coltivazione di piante cannabis come autorizzata ai sensi della 1.242/2016.

Parole chiave

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gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori responsabilità penale altri capi d'accusa attendibilità dei testimoni risposta alla petizione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINGALI RAGONA ANDREA nato a TORINO il 24/11/1968 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Tringali Ragona Andrea ricorre per cassazione deducendo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1,2 e 4 d.P.R. 309/1990, posto che il giudice, erroneamente, non ha qualificato la coltivazione di piante cannabis come autorizzata ai sensi della 1.242/2016.

Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso ir esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 5 e 6 della sentenza gravata, laddove ha affermato che le analisi di laboratori eseguite sulle piante e sul contenuto delle buste sequestrate hanno riscontrato una percentuale di principio attivo ad azione drogante superiore a limite stabilito dall'art. 4, comma 7, L.242/2016.

Il giudice ha anche rilevato che non vi fosse prova che tutte le piante rinvenute fossero qualificabili come cannabis sativa, che, viceversa, un numero maggiore e cospicuo di piante erano di marijuana e che sono state acquisiti solo due etichette in cui è riportata la denominazione cannabisr eDA-: --- ptivekt" .1.." ' t L Pf. a ;14‘ 4 R a. & .... .

1. fro R2e ti, 24t h Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il