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Ordinanza — n. 15999/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against reduced sentence in plea bargaining case due to lack of required reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15999/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Giannone and D'Arco inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued the second-instance judgment lacked sufficient reasoning regarding their acquittal grounds and evidence validity. The court ruled that under the plea bargaining procedure, the appellate judge is not required to address specific statutory acquittal causes or absolute nullity issues when the defendant has waived those grounds, limiting review to the agreed sentence amount.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 1 comma 56 legge 103/2017: In plea bargaining appeals, the second-instance judge need not reason on statutory acquittal causes or absolute nullity if the defendant has waived them, restricting review to the agreed sentence.

Parole chiave

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plea bargaining procedure appellate review limits waiver of acquittal grounds lack of reasoning inadmissible appeal second instance judgment procedural economy alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 1 comma 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
274522) e nel caso di specie unico motivo non rinunciato è quello relativo alla entità della pena, che è stata fissata nella misura concordata; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIANNONE CIRO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 04/01/1984 D'ARCO SALVATORE nato a MADDALONI il 12/12/1984 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; O

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 13 dicembre 2021 del Tribunale di Noia che aveva affermato la penale responsabilità di Ciro Giannone e Salvatore D'Arco per il delitto di furto aggravato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i ricorsi degli imputati, che si dolgono della carenza di motivazione, sono inammissibili poiché in tema di patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522) e nel caso di specie unico motivo non rinunciato è quello relativo alla entità della pena, che è stata fissata nella misura concordata; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d