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Ordinanza — n. 15998/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns factual assessment rather than legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15998/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luca Baldo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Baldo argued the lower court's reasoning was illogical and contradictory regarding his conviction for assault, but the Court held that appeals are strictly limited to violations of law. Consequently, the appeal was rejected because it challenged the factual evaluation of the crime rather than a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 39-bis cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are admissible only for violations of law, not for alleged illogicality or contradictions in the factual reasoning of the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal violation of law requirement factual assessment review assault conviction appeal court costs and fine risarcimento per atto illecito concorso di reati altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 39-bis cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 39-bis cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDO LUCA nato a AOSTA il 10/05/1973 avverso la sentenza del 24/06/2022 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Aosta ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Giudice di pace di Aosta del 19 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Luca Baldo per il delitto di percosse e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato, che si duole della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sono inammissibili poiché ai sensi dell'art. 39-bis cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08