Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for lack of motivation as inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alfredo Sepe's appeal against his criminal conviction for injury and threats inadmissible. The appellant argued the lower court lacked sufficient reasoning, but the court found the trial court had adequately explained its decision. Consequently, the appeal was rejected, and Sepe was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39-bis d.lgs. n. 274/2000; Art. 616 c.p.p.: Appeals alleging defects in the reasoning of a judgment are inadmissible if the lower court has sufficiently illustrated the grounds for its decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEPE ALFREDO nato a GRAGNANO il 21/10/1984 avverso la sentenza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Bologna del 26 maggio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Alfredo Sepe per i delitti di lesione e minaccia e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile, laddove con esso si lamenta la mancanza della motivazione, atteso che il Tribunale ha adeguatamente illustrato le ragioni della decisione, e che nel resto in motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi attinenti alla motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0