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Ordinanza — n. 15994/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15994/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15994/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORMANNI MARCO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 27/01/1995 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 19 ottobre 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Marco Mormanni per il reato di furto con strappo e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene che il fatto andrebbe riqualificato come furto con destrezza, è inammissibile, poiché esso poggia su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito e che l'imputato prospetta invocando una rivalutazione delle prove inammissibile in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625-bis cod. pen., è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261659) ed in proposito la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che il furto ha avuto ad oggetto due collanine d'oro, delle quali una non è stata recuperata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15994/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625-bis cod. pen., è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261659) ed in proposito la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che il furto ha avuto ad oggetto due collanine d'oro, delle quali una non è stata recuperata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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attenuazione della pena scemata imputabilità cooperazione giudiziaria in materia penale furto aggravato procedura di revisione penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORMANNI MARCO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 27/01/1995 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 19 ottobre 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Marco Mormanni per il reato di furto con strappo e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene che il fatto andrebbe riqualificato come furto con destrezza, è inammissibile, poiché esso poggia su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito e che l'imputato prospetta invocando una rivalutazione delle prove inammissibile in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625-bis cod. pen., è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261659) ed in proposito la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che il furto ha avuto ad oggetto due collanine d'oro, delle quali una non è stata recuperata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec