Sentenza — n. 15992/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KARROUMI MOHAMED nato il 22/01/1997 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, riqualificando i fatti come furto aggravato consumato e furto aggravato tentato e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Ravenna del 27 gennaio 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mohamed Karroumi per i reati di furto aggravato in abitazione consumato e tentato e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene che la motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per il reato satellite è carente, contraddittoria o manifestamente illogica, è manifestamente infondato, atteso che l'aumento di pena per il reato satellite è molto contenuto, essendo pari a mesi sei di reclusione ed euro 90,00 di multa, e pertanto per la motivazione è sufficiente un generico rinvio ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento ai precedenti penali ed alla intensità del dolo; - che il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto, essendo la pena inflitta inferiore ai tre anni di reclusione, non può in ogni caso essere mantenuta la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici di cui all'art.29 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Sentenza — n. 15992/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen. e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento ai precedenti penali ed alla intensità del dolo; - che il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto, essendo la pena inflitta inferiore ai tre anni di reclusione, non può in ogni caso essere mantenuta la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici di cui all'art.29 cod. pen.;
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KARROUMI MOHAMED nato il 22/01/1997 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, riqualificando i fatti come furto aggravato consumato e furto aggravato tentato e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Ravenna del 27 gennaio 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mohamed Karroumi per i reati di furto aggravato in abitazione consumato e tentato e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene che la motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per il reato satellite è carente, contraddittoria o manifestamente illogica, è manifestamente infondato, atteso che l'aumento di pena per il reato satellite è molto contenuto, essendo pari a mesi sei di reclusione ed euro 90,00 di multa, e pertanto per la motivazione è sufficiente un generico rinvio ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento ai precedenti penali ed alla intensità del dolo; - che il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto, essendo la pena inflitta inferiore ai tre anni di reclusione, non può in ogni caso essere mantenuta la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici di cui all'art.29 cod. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla conferma della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso