Ordinanza — n. 15990/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRA PRINCE RAMBO ASANTE nato il 02/11/1991 avverso la sentenza del 01/06/2021 del GIUDICE DI PACE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Modena ha affermato la penale responsabilità di Rambo Asante Abra Pince per il reato di lesione personale e l'ha condannato alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza l'imputato ha proposto appello, riqualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di Modena; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15990/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRA PRINCE RAMBO ASANTE nato il 02/11/1991 avverso la sentenza del 01/06/2021 del GIUDICE DI PACE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Modena ha affermato la penale responsabilità di Rambo Asante Abra Pince per il reato di lesione personale e l'ha condannato alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza l'imputato ha proposto appello, riqualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di Modena; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.
U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587); - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che con esso si invoca direttamente a questa Corte di cassazione una attenuazione del trattamento sanzionatorio, sebbene la determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientri tra i poteri discrezionali del giudice di merito e sia insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Sez. 6, n. 5008 del 06/12/1979, dep. 1980, Rondisson, Rv. 145041); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec