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Ordinanza — n. 15989/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15989/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15989/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CHEIKH OUMAR (CUI 04N35CX) nato il 30/08/1997 avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Oumar Lo Cheikh la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., in continuazione con altro reato per il quale egli è già stato giudicato; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Regesto Legislator

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art. 497-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15989/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e segg. cod. proc. pen., a Oumar Lo Cheikh la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., in continuazione con altro reato per il quale egli è già stato giudicato; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Parole chiave

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uso di un documento falso documenti d'identità uso di false generalità abuso di carte-chèques ricorso per cassazione infrazioni alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis cod. pen
pen., a Oumar Lo Cheikh la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 497-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., in continuazione con altro reato per il quale egli è già stato giudicato; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto l'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CHEIKH OUMAR (CUI 04N35CX) nato il 30/08/1997 avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Oumar Lo Cheikh la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., in continuazione con altro reato per il quale egli è già stato giudicato; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il