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Ordinanza — n. 15987/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15987/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15987/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARDONE FRANCESCO nato a SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE il 30/07/1969 CARDONE ROMANO nato a REGGIO CALABRIA il 19/04/1995 CARDONE ANNA MARIA nato a REGGIO CALABRIA il 03/04/1994 VIOLI CARMELA nato a SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE il 22/12/1972 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE DICASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore dei ricorrenti, che ha chiesto che i ricorsi non siano dichiarati inammissibili e che siano assegnati ad altra Sezione penale;

Regesto Legislator

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art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen, art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15987/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARDONE FRANCESCO nato a SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE il 30/07/1969 CARDONE ROMANO nato a REGGIO CALABRIA il 19/04/1995 CARDONE ANNA MARIA nato a REGGIO CALABRIA il 03/04/1994 VIOLI CARMELA nato a SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE il 22/12/1972 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE DICASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore dei ricorrenti, che ha chiesto che i ricorsi non siano dichiarati inammissibili e che siano assegnati ad altra Sezione penale;

Parole chiave

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beni di famiglia reddito disponibile delle famiglie sostanza privata reddito eccedente ripartizione delle ricchezze patrimonio sufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen
art. 240-bis cod. pen
pen., confermando la confisca ex art. 240-bis cod. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
di alcuni beni del nucleo familiare di Francesco Cardone, in relazione ai quali era stata rilevata una sproporzione rispetto ai redditi dichiarati con conseguente presunzione di illecita accumulazione di ricchezza; - che i ricorsi straordinari proposti ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARDONE FRANCESCO nato a SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE il 30/07/1969 CARDONE ROMANO nato a REGGIO CALABRIA il 19/04/1995 CARDONE ANNA MARIA nato a REGGIO CALABRIA il 03/04/1994 VIOLI CARMELA nato a SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE il 22/12/1972 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE DICASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore dei ricorrenti, che ha chiesto che i ricorsi non siano dichiarati inammissibili e che siano assegnati ad altra Sezione penale;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe questa Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti da Francesco Cardone, Romano Cardone, Anna Maria Cardone e Carmela Violi avverso l'ordinanza del 27 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza proposta dai predetti ai sensi dell'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen., confermando la confisca ex art. 240-bis cod. pen. di alcuni beni del nucleo familiare di Francesco Cardone, in relazione ai quali era stata rilevata una sproporzione rispetto ai redditi dichiarati con conseguente presunzione di illecita accumulazione di ricchezza; - che i ricorsi straordinari proposti ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. da Francesco Cardone, Romano Cardone, Anna Maria Cardone e Carmela Violi sono inammissibili in quanto proposti avverso una decisione di questa Suprema Corte in tema di sequestro e confisca e di restituzione dei beni all'avente diritto (Sez. 6, Ordinanza n. 20684 del 09/05/2016, Mastropietro, Rv. 266745); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d