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Ordinanza — n. 15986/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of complaint and improper challenge to factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15986/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Vincenzo Guglielmi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction and the application of generic mitigating circumstances, but the court ruled that such arguments cannot be raised in a cassation proceeding without attacking the specific reasoning of the lower court. Furthermore, the potential lack of a required complaint for the crime did not override the procedural inadmissibility because it does not affect the substantive res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation cannot examine a criminal appeal based on a different factual reconstruction or a general challenge to sentencing unless the appellant specifically attacks the reasoning of the lower court, as the assessment of aggravating and mitigating circumstances is the exclusive power of the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of complaint requirement factual reconstruction challenge res judicata substantive cassation procedural limits procedura di revisione penale furto aggravato tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 133 c.p.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
284176); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv.
Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato
184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv.
Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo
giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMI MICHELE VINCENZO nato a BARI il 23/02/1961 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha chiesto che si dichiari non doversi procedere per il reato ascritto all'imputato per difetto di querela;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Bari del 26 luglio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Michele Vincenzo Guglielmi per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene che il fatto andrebbe riqualificato come tentato furto, è inammissibile, poiché esso poggia su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito e che egli prospetta invocando una rivalutazione delle prove - inammissibile in questa sede di legittimità - che egli asserisce essere state travisate e che invece risultano scrutinate dalla motivazione della sentenza qui impugnata; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché egli invoca la prevalenza delle attenuanti generiche senza attaccare la motivazione a tal proposito addotta dalla Corte territoriale, sebbene il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisca esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;

Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654); - che nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.