Sentenza — n. 15984/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC MARTIN nato a PISTOIA il 26/10/1969 HALILOVIC GIACOMO nato a TORINO il 06/05/1995 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 15984/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC MARTIN nato a PISTOIA il 26/10/1969 HALILOVIC GIACOMO nato a TORINO il 06/05/1995 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC MARTIN nato a PISTOIA il 26/10/1969 HALILOVIC GIACOMO nato a TORINO il 06/05/1995 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen. e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Bologna del 7 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Martin Halilovic e Giacomo Halilovic per il reato di tentato furto aggravato ai sensi della citata disposizione e dell'art. 61, n. 5, cod. pen. e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato Martin Halilovic, che lamenta l'omessa motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto a contestare l'applicazione della recidiva, appare fondato, atteso che, sebbene nella sentenza di secondo grado venga dato atto che l'imputato ha sostenuto che il reato non manifesterebbe un'accresciuta capacità criminale, nella motivazione non viene data risposta a tale censura e la recidiva viene comunque considerata ai fini del calcolo della pena; - che, non risultando il ricorso di Martin Halilovic inammissibile o manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. deve rilevarsi l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, mai sporta, essendo rimasta ignota la persona offesa; - che, difatti, unica aggravante, oltre alla recidiva, ritenuta sussistente è quella prevista dall'art. 61, n. 5, cod. pen., che tuttavia da sola non vale a rendere il tentato furto procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 624, terzo comma, cod. pen.; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela in relazione ad entrambi i ricorrenti, atteso che l'annullamento non dipende da ragioni concernenti esclusivamente la posizione di Martin Halilovic e quindi i suoi effetti si estendono al concorrente nel reato Giacomo Halilovic;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela. Così