Italian Supreme Court dismisses appeal claiming theft was fraud, ruling unilateral usurpation constitutes theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued the crime should be reclassified as fraud, but the court found this distinction irrelevant because the victim's consent was vitiated by deception. The court ruled that unilateral usurpation of property through fraudulent means, even if initiated with the victim's invitation, constitutes theft rather than fraud.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 626 c.p.; Art. 640 c.p.: When the deprivation of possession occurs by invitation of the owner, the act constitutes theft if the transfer of possession is achieved through unilateral usurpation by the perpetrator, rather than fraud which requires a transfer based on consent, albeit vitiated by deception.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO RAFFAELE nato a NAPOLI il 06/01/1960 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Vicenza del 13 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Raffaele Capuano per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che sostiene che il fatto andrebbe riqualificato come truffa, è manifestamente infondato, in quanto questa Corte ha più volte affermato che è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019) ed in particolare che integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de