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Ordinanza — n. 15982/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15982/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15982/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI GIANCARLO nato il 15/06/1990 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante della minorata difesa e ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del numero dei concorrenti nel reato e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Verona del 6 giugno 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Giancarlo Martini per il reato di furto in abitazione aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la carenza, illogicità e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile per la sua estrema genericità, limitandosi a riportare pedissequamente i motivi di appello e a lamentare apoditticamente detto vizio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15982/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione condono delle spese procedurali risarcimento alle vittime di reati gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI GIANCARLO nato il 15/06/1990 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante della minorata difesa e ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del numero dei concorrenti nel reato e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Verona del 6 giugno 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Giancarlo Martini per il reato di furto in abitazione aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la carenza, illogicità e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile per la sua estrema genericità, limitandosi a riportare pedissequamente i motivi di appello e a lamentare apoditticamente detto vizio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il