Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15981/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15981/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15981/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA3RIC GRAZIANO nato a RIMINI il 11/09/1993 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Rovigo del 27 marzo 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Graziano Bajric per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 15981/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravamento della pena gravi addebiti penali grazia sanzione penale commisurazione della pena per rapina altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA3RIC GRAZIANO nato a RIMINI il 11/09/1993 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Rovigo del 27 marzo 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Graziano Bajric per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;

Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654), e nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla circostanza che anche dopo il reato per il quale si procede l'imputato è tornato a delinquere; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3,000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec