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Ordinanza — n. 15976/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15976/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15976/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH SIMONE nato a PIOVE DI SACCO il 27/09/1986 LEVACOVICH SAMANTA nato a UDINE il 01/05/1979 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15976/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH SIMONE nato a PIOVE DI SACCO il 27/09/1986 LEVACOVICH SAMANTA nato a UDINE il 01/05/1979 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione tentato furto revisione della sentenza penale doppia punibilità ricettazione reati seriali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH SIMONE nato a PIOVE DI SACCO il 27/09/1986 LEVACOVICH SAMANTA nato a UDINE il 01/05/1979 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 23 ottobre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Simone HUdorovicn e Samanta Levacovich per il delitto di tentato furto e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che i ricorsi degli imputati, che si dolgono della carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, sono manifestamente infondati, atteso che la Corte di appello ha esplicitato che il nuovo reato costituisce manifestazione di un'accresciuta pericolosità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/