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Ordinanza — n. 15974/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15974/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15974/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMONTANO UMBERTO nato a BACOLI il 10/05/1967 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia del 23 ottobre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Umberto Tramontano per il reato di violenza privata aggravata e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la nullità della sentenza di appello per violazione di legge in riferimento all' omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte dal Procuratore generale, è manifestamente infondato in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti (le conclusioni del Procuratore Generale sono state depositate in data 01/07/2021 e poi comunicate al difensore tramite posta elettronica certificata ricevuta in data 04/07/2021) e, quanto al ritardo nella comunicazione, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art.182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art.182 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15974/2023 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art.182 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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ritardo del ministero pubblico carenza di urgenza violazioni delle norme procedurali tempestività dell'inoltro difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMONTANO UMBERTO nato a BACOLI il 10/05/1967 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia del 23 ottobre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Umberto Tramontano per il reato di violenza privata aggravata e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la nullità della sentenza di appello per violazione di legge in riferimento all' omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte dal Procuratore generale, è manifestamente infondato in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti (le conclusioni del Procuratore Generale sono state depositate in data 01/07/2021 e poi comunicate al difensore tramite posta elettronica certificata ricevuta in data 04/07/2021) e, quanto al ritardo nella comunicazione, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art.182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art.182 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci