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Ordinanza — n. 15973/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15973/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15973/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGASI ADYAM nato il 07/01/1973 avverso la sentenza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pavia ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Vigevano del 9 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Negasi Adyam per il reato di lesione personale e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputata sono inammissibili e comunque infondati, atteso che ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000 il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello di sentenza emessa dal giudice di pace è consentito solo per far valere vizi di violazione di legge e che, in tema di lesione personale, non è prevista dall'ordinamento quale scriminante la reciprocità delle offese e l'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace (Sez.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15973/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000 il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello di sentenza emessa dal giudice di pace è consentito solo per far valere vizi di violazione di legge e che, in tema di lesione personale, non è prevista dall'ordinamento quale scriminante la reciprocità delle offese e l'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace (Sez.

Parole chiave

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lesioni personali corresponsabilità della vittima reati violenti crimine di aggressione azione civile assistenza reciproca

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
274 del 2000 il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello di sentenza emessa dal giudice di pace è consentito solo per far valere vizi di violazione di legge e che, in tema di lesione personale, non è prevista dall'ordinamento quale scriminante la reciprocità delle offese e l'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGASI ADYAM nato il 07/01/1973 avverso la sentenza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pavia ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Vigevano del 9 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Negasi Adyam per il reato di lesione personale e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputata sono inammissibili e comunque infondati, atteso che ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000 il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello di sentenza emessa dal giudice di pace è consentito solo per far valere vizi di violazione di legge e che, in tema di lesione personale, non è prevista dall'ordinamento quale scriminante la reciprocità delle offese e l'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i