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Ordinanza — n. 15971/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15971/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15971/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUFO ALFREDO nato a BELVEDERE MARITTIMO 11 12/11/1983 TUFO LUIGInato a VERBICARO il 09/03/1955 RUSSO PINA nato a VERBICARO il 31/10/1959 TUFO ANTONELLA nato a BELVEDERE MARITTIMO il 29/06/1990 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la querela sporta dalla parte civile e la memoria fatta pervenire dal suo difensore;

Regesto Legislator

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art. 541 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15971/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUFO ALFREDO nato a BELVEDERE MARITTIMO 11 12/11/1983 TUFO LUIGInato a VERBICARO il 09/03/1955 RUSSO PINA nato a VERBICARO il 31/10/1959 TUFO ANTONELLA nato a BELVEDERE MARITTIMO il 29/06/1990 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la querela sporta dalla parte civile e la memoria fatta pervenire dal suo difensore;

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione delitto contro la persona persecuzione dei Tamil allontanamento malgrado rischio di persecuzione perseguimento penale per truffa reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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art. 541 cod. proc. pen
pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUFO ALFREDO nato a BELVEDERE MARITTIMO 11 12/11/1983 TUFO LUIGInato a VERBICARO il 09/03/1955 RUSSO PINA nato a VERBICARO il 31/10/1959 TUFO ANTONELLA nato a BELVEDERE MARITTIMO il 29/06/1990 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la querela sporta dalla parte civile e la memoria fatta pervenire dal suo difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola del 13 novembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Alfredo Tufo, Luigi Tufo, Pina Russo e Antonella Tufo per i reati di sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della parte civile; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati è inammissibile in quanto volto a sollevare censure in punto di fatto e comunque si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425); - che il secondo motivo di ricorso, sulla base della ricostruzione fattuale accolta dai giudici del merito, risulta manifestamente infondata, in quanto la persona offesa è stata costretta a trattenersi nell'abitazione degli imputati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen. i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono pure essere condannato al pagamento in favore della parte civile delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Co