Ordinanza — n. 15970/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLDOVAN VIRGIL nato il 12/08/1978 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 11 settembre 2019 che aveva dichiarato Sabin Manuel Lacatus e di Virgil Moldovan non punibili ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di tentato furto aggravato loro ascritto al capo A) e aveva affermato la penale responsabilità di Sabin Manuel Lacatus per il reato di lesione personale; - che il motivo di ricorso dell'imputato Virgil Moldovan, nella parte in cui si duole dell'applicazione dell'aggravante del numero delle persone, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello; - che nel resto il motivo di ricorso è comunque inammissibile in quanto volto a sollevare censure in punto di fatto e peraltro si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15970/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. per il reato di tentato furto aggravato loro ascritto al capo A) e aveva affermato la penale responsabilità di Sabin Manuel Lacatus per il reato di lesione personale; - che il motivo di ricorso dell'imputato Virgil Moldovan, nella parte in cui si duole dell'applicazione dell'aggravante del numero delle persone, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello; - che nel resto il motivo di ricorso è comunque inammissibile in quanto volto a sollevare censure in punto di fatto e peraltro si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLDOVAN VIRGIL nato il 12/08/1978 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 11 settembre 2019 che aveva dichiarato Sabin Manuel Lacatus e di Virgil Moldovan non punibili ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di tentato furto aggravato loro ascritto al capo A) e aveva affermato la penale responsabilità di Sabin Manuel Lacatus per il reato di lesione personale; - che il motivo di ricorso dell'imputato Virgil Moldovan, nella parte in cui si duole dell'applicazione dell'aggravante del numero delle persone, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello; - che nel resto il motivo di ricorso è comunque inammissibile in quanto volto a sollevare censure in punto di fatto e peraltro si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec