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Ordinanza — n. 15968/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15968/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15968/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA ALFREDO nato a COSENZA il 29/11/1989 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato ammissibile e trasmesso ad altra Sezione penale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15968/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta appropriazione indebita di fondi truffa in materia di credito irregolarità finanziarie abbandono del procedimento per truffa flussi finanziari illeciti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA ALFREDO nato a COSENZA il 29/11/1989 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato ammissibile e trasmesso ad altra Sezione penale;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza del 2 marzo 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Alfredo Miranda per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, nei confronti della parte civile; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, volto a dedurre la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), che ha, invece, ritenuto sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza in capo all'agente di dare ai beni appartenenti alla società una destinazione diversa rispetto alla finalità di gestione dell'impresa, compiendo atti che possono arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori; - che analoghe ragioni valgono a rendere inammissibile il secondo motivo, atteso che nella sentenza di appello si afferma che non è provato che le somme prelevate fossero destinate alla estinzione di finanziamenti da lui effettuati in favore della società e questa Corte di cassazione ha costantemente affermato che la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo, (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, Villa, Rv. 275499) e nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che non emerge dalle scritture contabili che l'imputato abbia finanziato la società, mentre il ricorrente si limita a ribadire il motivo già formulato con l'atto di appello, senza confrontarsi con le ragioni della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.