Cassation court dismisses appeal regarding plea bargaining in second instance due to lack of statutory grounds for acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that partially reformulated a conviction for a specific crime by applying generic mitigating circumstances. The court ruled that the appeal is invalid because the second-instance judge, when accepting a plea bargain, is not required to explicitly state that the defendant was not acquitted under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 56 legge 103/2017; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargaining proceedings at the second instance, the appellate judge need not justify the non-acquittal of the accused under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, as the devolutive effect of the appeal limits review to non-renounced grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALZANO GAETANO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 06/09/1991 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 112 n. 4 cod. pen. e riducendo la pena, la sentenza del 20 febbraio 2020 del Tribunale di Napoli Nord che aveva affermato la penale responsabilità di Gaetano Salzano per il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, in tema di patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis