Cassation court dismisses appeal as vague and repetitive of lower court grievances without new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Jianhua Cai inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant argued for a violation of law regarding evidence evaluation and the denial of maximum generic mitigating circumstances, but the court found these claims merely repetitive of previous grievances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 364, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are vague, repetitive of prior grievances, and lack the specificity required to justify a re-examination of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAI JIANHUA nato a ZHEJIANG( CINA) il 28/10/1962 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 25 maggio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Jianhua Cai per il reato di furto aggravato di energia elettrica e l'aveva condannato alla pena ritenuta dì giustizia; - che i due motivi del ricorso dell'imputato, con i quali egli lamenta violazione di legge in ordine alla valutazione della prova e si duole del diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, sono privi di specificità in quanto meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il