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Ordinanza — n. 15961/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual arguments against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15961/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Macrì inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Macrì argued that the lower court's reasoning regarding his criminal liability for aggravated theft of electricity was manifestly illogical, but the appeal was rejected for being excessively generic. The court ruled that such broad challenges without specific factual or legal grounds fail to meet the admissibility threshold required under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal based on the manifest illogic of the reasoning is inadmissible if it is extremely generic and lacks specific factual or legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds appeal manifest illogic reasoning Article 616 Code of Criminal Procedure court costs and fine danneggiamento d'impianti elettrici braccialetto elettronico materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI GIUSEPPE nato a CROTONE il 04/03/1953 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 11 giugno 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Macrì per il reato di furto aggravato di energia elettrica e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, volto a dedurre la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08