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Ordinanza — n. 15960/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15960/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15960/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMOLI ROBERTO nato a SALERNO il 22/10/1964 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 27 gennaio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Memoli per il reato di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, volto a dedurre la carenza ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto generico, limitandosi a sostenere che le non meglio precisate circostanze indicate nell'atto di appello dimostravano l'innocenza dell'imputato, ed è comunque manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, primo comma, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (ex multis:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15960/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis, secondo comma, cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, volto a dedurre la carenza ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto generico, limitandosi a sostenere che le non meglio precisate circostanze indicate nell'atto di appello dimostravano l'innocenza dell'imputato, ed è comunque manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, primo comma, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (ex multis:

Parole chiave

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uso di false generalità uso di un documento falso esibizione dei documenti d'identità contraffazione di merci pseudonimo frode alla legge sugli stranieri
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMOLI ROBERTO nato a SALERNO il 22/10/1964 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 27 gennaio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Memoli per il reato di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, volto a dedurre la carenza ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto generico, limitandosi a sostenere che le non meglio precisate circostanze indicate nell'atto di appello dimostravano l'innocenza dell'imputato, ed è comunque manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, primo comma, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (ex multis:

Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de