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Ordinanza — n. 15959/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15959/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15959/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNARELLA ANTONIO nato a LACEDONIA il 26/11/1964 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 4 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Antonio Innarella per il delitto di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, poiché coloro che hanno proceduto alla identificazione sono stati sentiti come testi nel contraddittorio tra le parti e laddove il ricorrente sostiene che l'art. 6 CEDU sarebbe comunque violato in quanto le loro deposizioni sarebbero inattendibili, egli fa valere una censura di merito non suscettibile di esame in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha da tempo reiteratamente affermato che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene (Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Catarinozzi, Rv. 260204); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

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Ordinanza — n. 15959/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6 CEDU sarebbe comunque violato in quanto le loro deposizioni sarebbero inattendibili, egli fa valere una censura di merito non suscettibile di esame in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha da tempo reiteratamente affermato che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene (Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Catarinozzi, Rv. 260204); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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furto di lieve entità reato flagrante altri reati diritto all'antenna confisca dei proventi di reato luogo del reato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNARELLA ANTONIO nato a LACEDONIA il 26/11/1964 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 4 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Antonio Innarella per il delitto di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, poiché coloro che hanno proceduto alla identificazione sono stati sentiti come testi nel contraddittorio tra le parti e laddove il ricorrente sostiene che l'art. 6 CEDU sarebbe comunque violato in quanto le loro deposizioni sarebbero inattendibili, egli fa valere una censura di merito non suscettibile di esame in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha da tempo reiteratamente affermato che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene (Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Catarinozzi, Rv. 260204); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de