Ordinanza — n. 15957/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONSALVE ZUNIGA LUIS ALBERTO (CUI 01KKW6Q) nato il 07/05/1977 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Luis Alberto Monsalve Zuniga, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 489 (capo A) e 495 cod. pen. (capo B); considerato che il primo motivo in cui si articola il ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla punibilità per la contraffazione del permesso internazionale di guida messicano sub capo a), è inammissibile, posto che riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (v. pag. 4 sentenza di appello), alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 30740 del 12/04/2019, Rv. 276922 - 0); considerato che il secondo motivo, con cui si contestano vizi motivazionali relativamente alla pronuncia di condanna per i delitti in contestazione, non è consentito in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che hanno sottolineato come la consumazione del reato del reato di cui al capo B si realizzi per il semplice fatto delle dichiarazioni false; considerato che il terzo motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali sulla mancata disapplicazione della recidiva, è parimenti inammissibile, risultando valorizzati dai giudici di secondo grado nella sentenza impugnata la intervenuta concessione delle attenuanti generiche e il tenore del certificato penale; rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15957/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONSALVE ZUNIGA LUIS ALBERTO (CUI 01KKW6Q) nato il 07/05/1977 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Luis Alberto Monsalve Zuniga, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 489 (capo A) e 495 cod. pen. (capo B); considerato che il primo motivo in cui si articola il ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla punibilità per la contraffazione del permesso internazionale di guida messicano sub capo a), è inammissibile, posto che riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (v. pag. 4 sentenza di appello), alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 30740 del 12/04/2019, Rv. 276922 - 0); considerato che il secondo motivo, con cui si contestano vizi motivazionali relativamente alla pronuncia di condanna per i delitti in contestazione, non è consentito in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che hanno sottolineato come la consumazione del reato del reato di cui al capo B si realizzi per il semplice fatto delle dichiarazioni false; considerato che il terzo motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali sulla mancata disapplicazione della recidiva, è parimenti inammissibile, risultando valorizzati dai giudici di secondo grado nella sentenza impugnata la intervenuta concessione delle attenuanti generiche e il tenore del certificato penale; rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.