Italian Court dismisses appeal for attempted theft, ruling the common mitigating circumstance claim is unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ahmed Gasvi inadmissible regarding a claim for a common mitigating circumstance in a case of attempted aggravated theft. The court found the argument manifestly unfounded because the specific mitigating factor requires a complex assessment of total criminal damage, not just the minor property loss involved. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; The claim for a common mitigating circumstance based on minor damage is unfounded when the overall criminal damage does not support its application, as it requires a holistic evaluation of the crime's nature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASVI AHMED nato il 13/09/1972 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Ahnned Gasvi, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di tentato furto pluriaggravato ex artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 2 e 7 cod. pen.; considerato che l'unico motivo del ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di. legge in ordine alla mancata concessione dell'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (v.
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022) Rv. 282402 -01); rilevato che, poiché il ricorso è inammissibile, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 -01), sia pure con riguardo a ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità. In quella sede, le Sezioni Unite, valorizzando il percorso argomentativo di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01, hanno chiarito che è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento sia "pendente".
E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende