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Sentenza — n. 15955/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15955/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15955/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZERA ARDIAN nato il 19/07/1995 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Ardian Zera per il reato di furto, commesso il 17 giugno 2014. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: su violazione del ne bis in idem; mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione; diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena; considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del reato in data 17/12/2021, ossia in data anteriore alla sentenze di secondo grado del 17 gennaio 2022, è fondato; rilevato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15955/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01); Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere decisione incidentale impugnabile legittimazione a contestare licenza ritardo ingiustificato dell'azione penale controllo della commisurazione della pena motivi di cassazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZERA ARDIAN nato il 19/07/1995 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Ardian Zera per il reato di furto, commesso il 17 giugno 2014. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: su violazione del ne bis in idem; mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione; diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena; considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del reato in data 17/12/2021, ossia in data anteriore alla sentenze di secondo grado del 17 gennaio 2022, è fondato; rilevato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01); Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso i