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Ordinanza — n. 15954/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of first-instance arguments on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15954/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a lack of specific criticism regarding the exclusion of simple recidivism. The appellant argued this constituted a defect in reasoning, but the court found the issue had already been adequately examined and dismissed by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not contain a specific criticism of the arguments used by the court of first instance, as general denunciations of defects in reasoning are insufficient to reopen the debate.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific criticism recidivism exclusion Court of Cassation procedural defect motivi di cassazione impedimento processuale nullità procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 2 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERVATAJ GJOVALIN nato a TREOPOJE( ALBANIA) il 11/04/1986 avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Gjovalin Pervataj, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di furto aggravato ex artt. 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; considerato che l'unico motivo del ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva semplice, non è consentito in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; rilevato che, poiché il ricorso è inammissibile, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), sia pure con riguardo a ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità. In quella sede, le Sezioni Unite, valorizzando il percorso argonnentativo di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01, hanno chiarito che è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento sia "pendente".

E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo; ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle amme