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Ordinanza — n. 15951/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15951/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15951/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUCCI PAMELA nato a BIBBIENA il 16/02/1977 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Pamela Ducci, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stata condannata per il delitto di tentato furto aggravato ex artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 5 cod. pen.; considerato che l'unico motivo del ricorso, con cui la ricorrente denunzia violazione di legge nonché vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso da almeno tre persone, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, come del resto risulta puntualmente argomentato nella pronuncia della Corte territoriale (v. pag. 2, sentenza impugnata); rilevato che, poiché il ricorso è inammissibile, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15951/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624, 625, primo comma, n. 5 cod. pen.; considerato che l'unico motivo del ricorso, con cui la ricorrente denunzia violazione di legge nonché vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso da almeno tre persone, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, come del resto risulta puntualmente argomentato nella pronuncia della Corte territoriale (v. pag. 2, sentenza impugnata); rilevato che, poiché il ricorso è inammissibile, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione censure procedurali impedimento processuale inattività successiva alla sospensione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUCCI PAMELA nato a BIBBIENA il 16/02/1977 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Pamela Ducci, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stata condannata per il delitto di tentato furto aggravato ex artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 5 cod. pen.; considerato che l'unico motivo del ricorso, con cui la ricorrente denunzia violazione di legge nonché vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso da almeno tre persone, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, come del resto risulta puntualmente argomentato nella pronuncia della Corte territoriale (v. pag. 2, sentenza impugnata); rilevato che, poiché il ricorso è inammissibile, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), sia pure con riguardo a ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità. In quella sede, le Sezioni Unite, valorizzando il percorso argomentativo di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01, hanno chiarito che è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento sia "pendente".

E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis • 08/03/2023 Il consigliere s nsore Il presidente Giuséppe De M rZO Enrico Vitt or Stn islao Scar