Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15947/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing of self-defense claim and lack of specific reasoning on sentencing criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15947/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to review the lower court's sentencing and self-defense analysis. The appellant argued for a legitimate defense under Article 52 and specific sentencing criteria under Article 133, but the Court found the self-defense claim raised for the first time in the cassation phase and lacking specificity. Furthermore, the Court held that the lower court's reasoning on sentencing was sufficient and that the proceedings were not pending, as the appellant failed to strictly adhere to procedural rules for filing the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 52 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 111, 116 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if a mitigating circumstance like legitimate defense is raised for the first time without specific grounds, and the proceedings are not considered pending when the appellant fails to comply with procedural requirements for filing the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
legitimate defense claim cassation inadmissibility sentencing criteria review procedural compliance pending proceedings status condono delle spese procedurali motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 111 cod. proc. pen.
Art. 116 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMANI FABRIZIO nato a PESCARA il 20/07/1973 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Fabrizio Grimani, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per i delitti meglio descritti nell'epigrafe della sentenza impugnata; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento della scriminante della difesa legittima ex art.52 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto dedotto per la prima volta in sede di legittimità, atteso che non se ne è fatta richiesta nel relativo atto di appello e comunque privo di specificità, poiché non contrasta le argomentazioni della sentenza impugnata che, valorizzando le dichiarazioni dei testi, ha escluso una previa aggressione in danno dell'imputato; considerato che il secondo motivo, con cui si denunzia l'erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è inammissibile, atteso che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di,cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; considerato che il terzo motivo, con cui il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (Si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che, poiché il ricorso è inammissibile, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), sia pure con riguardo a ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità. In quella sede, le Sezioni Unite, valorizzando il percorso argomentativo di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01, hanno chiarito che è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento sia "pendente".

E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle