Sentenza — n. 15944/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVINO NICOLA nato a GIOIA DEL COLLE il 30/01/1974 avverso la sentenza del 14/06/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che l'imputato Savino Nicola ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il delitto di lesioni personali ex art. 582, secondo comma, cod. pen.; ritenuto che il reato è estinto per remissione di querela, come emerge dalla produzione, da parte del difensore, del verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 28 luglio 2022 dinanzi al Commissariato di P.S. Putignano della Questura di Bari. ritenuta l'assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; considerato che l'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 15944/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01); rilevato che dalle superiori considerazioni discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, con spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVINO NICOLA nato a GIOIA DEL COLLE il 30/01/1974 avverso la sentenza del 14/06/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che l'imputato Savino Nicola ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il delitto di lesioni personali ex art. 582, secondo comma, cod. pen.; ritenuto che il reato è estinto per remissione di querela, come emerge dalla produzione, da parte del difensore, del verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 28 luglio 2022 dinanzi al Commissariato di P.S. Putignano della Questura di Bari. ritenuta l'assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; considerato che l'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01;
Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01); rilevato che dalle superiori considerazioni discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, con spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali Così ciso il 08/03/2023 - Il co sigli estensore nte Giu arzo Enrico Vittori Stani la° Scarlini D E, POS1T T