Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15939/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15939/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15939/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDIANO LEONARDO nato a FOGGIA il 07/05/1969 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Leonardo Gaudiano, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 476, 482 cod. pen.; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, deducente vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è manifestamente infondato, giacché la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, Sentenza n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417; precedenti conformi: n. 4254 del 1999 rv. 213094 - 01, n. 37019 del 2010 rv. 248590 - 01, n. 41108 del 2011 rv. 251173 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15939/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 476, 482 cod. pen.; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, deducente vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è manifestamente infondato, giacché la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, Sentenza n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417; precedenti conformi: n. 4254 del 1999 rv. 213094 - 01, n. 37019 del 2010 rv. 248590 - 01, n. 41108 del 2011 rv. 251173 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
falsità ideologica in documenti falsa dichiarazione della parte sviamento della giustizia responsabilità penale falsificazione di monete mancata prova di parzialità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDIANO LEONARDO nato a FOGGIA il 07/05/1969 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Leonardo Gaudiano, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 476, 482 cod. pen.; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, deducente vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è manifestamente infondato, giacché la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, Sentenza n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417; precedenti conformi: n. 4254 del 1999 rv. 213094 - 01, n. 37019 del 2010 rv. 248590 - 01, n. 41108 del 2011 rv. 251173 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci 08/03/2023 Il consigli e e ensore residen Giuseppe De M rzo Enrico Vi o Stanisla Scarlini DEPOSI AT IN CANCELL RIA 14 APR 212 IL CANCELLIE PERTO Dott. S.,,U Pi2