Ordinanza — n. 15938/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAUGERI PIETRO GIOVANNI nato a CATANIA il 09/08/1989 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Pietro Giovanni Maugeri, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di tentato furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente una circostanza aggravante (quella di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen.), che era stata implicitamente esclusa dalla sentenza di primo grado, è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che l'erronea menzione del n. 7 anziché del n. 5, da parte della decisione del Tribunale, in assenza di indicazioni motivazionali puntuali, non dimostra affatto che il primo giudice abbia escluso la circostanza contestata dell'essere il fatto stato commesso da tre o più persone, dal momento che il dispositivo è inequivoco nel dichiarare l'imputato (e i correi non ricorrenti in cassazione) "colpevoli del reato loro ascritto ed esclusa la aggravante di cui all'art. 625, n. 2 CP"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15938/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, primo comma, n. 5, cod. pen.), che era stata implicitamente esclusa dalla sentenza di primo grado, è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che l'erronea menzione del n. 7 anziché del n. 5, da parte della decisione del Tribunale, in assenza di indicazioni motivazionali puntuali, non dimostra affatto che il primo giudice abbia escluso la circostanza contestata dell'essere il fatto stato commesso da tre o più persone, dal momento che il dispositivo è inequivoco nel dichiarare l'imputato (e i correi non ricorrenti in cassazione) "colpevoli del reato loro ascritto ed esclusa la aggravante di cui all'art. 625, n. 2 CP"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAUGERI PIETRO GIOVANNI nato a CATANIA il 09/08/1989 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Pietro Giovanni Maugeri, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di tentato furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente una circostanza aggravante (quella di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen.), che era stata implicitamente esclusa dalla sentenza di primo grado, è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che l'erronea menzione del n. 7 anziché del n. 5, da parte della decisione del Tribunale, in assenza di indicazioni motivazionali puntuali, non dimostra affatto che il primo giudice abbia escluso la circostanza contestata dell'essere il fatto stato commesso da tre o più persone, dal momento che il dispositivo è inequivoco nel dichiarare l'imputato (e i correi non ricorrenti in cassazione) "colpevoli del reato loro ascritto ed esclusa la aggravante di cui all'art. 625, n. 2 CP"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci