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Ordinanza — n. 15935/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15935/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15935/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE PAPA nato il 03/05/1954 avverso la sentenza del 16/07/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; q Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Papa Gueye, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza predibattimentale della Corte di appello di Napoli, la quale, rilevata la maturazione del termine prescrizionale previsto per i reati a lui ascritti, ha ritenuto non sussistenti le condizioni per assolvere nel merito l'imputato ex art. 129, secondo comma, cod. proc pen., dichiarando non doversi procedere nei confronti del medesimo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia inosservanza delle norme processuali ex art. 606, primo comma, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15935/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129, secondo comma, cod. proc pen., dichiarando non doversi procedere nei confronti del medesimo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia inosservanza delle norme processuali ex art. 606, primo comma, lett.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza esenzione dalla pena abbandono del procedimento penale impunità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia pentimento attivo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE PAPA nato il 03/05/1954 avverso la sentenza del 16/07/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; q Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Papa Gueye, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza predibattimentale della Corte di appello di Napoli, la quale, rilevata la maturazione del termine prescrizionale previsto per i reati a lui ascritti, ha ritenuto non sussistenti le condizioni per assolvere nel merito l'imputato ex art. 129, secondo comma, cod. proc pen., dichiarando non doversi procedere nei confronti del medesimo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia inosservanza delle norme processuali ex art. 606, primo comma, lett.

c) cod. proc. pen., è manifestamente infondato, tenuto conto che nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810 - 01), laddove, nel caso di specie, il ricorso neppur deduce la sussistenza del requisito dell'evidenza della sussistenza di cause di non punibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci