Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15933/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15933/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15933/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERLA FRANCESCO nato a URBANIA il 20/05/1955 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Francesco Perla ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestatigli quale amministratore di diritto sino al 19 gennaio 2011 e successivamente quale amministratore di fatto della Servizi e Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita in data 20 marzo 2013; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali e violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; rilevato che, attraverso una personale ricostruzione del contenuto delle risultanze istruttorie, affidata a brani delle deposizioni, il ricorrente aspira, nella sostanza, ad una rivalutazione delle stesse, inammissibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15933/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERLA FRANCESCO nato a URBANIA il 20/05/1955 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Francesco Perla ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestatigli quale amministratore di diritto sino al 19 gennaio 2011 e successivamente quale amministratore di fatto della Servizi e Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita in data 20 marzo 2013; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali e violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; rilevato che, attraverso una personale ricostruzione del contenuto delle risultanze istruttorie, affidata a brani delle deposizioni, il ricorrente aspira, nella sostanza, ad una rivalutazione delle stesse, inammissibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali motivi di revisione procedure di ricorso motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame nel merito
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERLA FRANCESCO nato a URBANIA il 20/05/1955 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Francesco Perla ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestatigli quale amministratore di diritto sino al 19 gennaio 2011 e successivamente quale amministratore di fatto della Servizi e Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita in data 20 marzo 2013; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali e violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; rilevato che, attraverso una personale ricostruzione del contenuto delle risultanze istruttorie, affidata a brani delle deposizioni, il ricorrente aspira, nella sostanza, ad una rivalutazione delle stesse, inammissibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis il 08/03/2023 tensore Il presidente Enrico Vi orio anislao Scarlini N ) D E POSITATA cAl:cy,t_FR A 1