Ordinanza — n. 15933/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERLA FRANCESCO nato a URBANIA il 20/05/1955 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Francesco Perla ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestatigli quale amministratore di diritto sino al 19 gennaio 2011 e successivamente quale amministratore di fatto della Servizi e Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita in data 20 marzo 2013; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali e violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; rilevato che, attraverso una personale ricostruzione del contenuto delle risultanze istruttorie, affidata a brani delle deposizioni, il ricorrente aspira, nella sostanza, ad una rivalutazione delle stesse, inammissibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15933/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERLA FRANCESCO nato a URBANIA il 20/05/1955 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Francesco Perla ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestatigli quale amministratore di diritto sino al 19 gennaio 2011 e successivamente quale amministratore di fatto della Servizi e Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita in data 20 marzo 2013; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali e violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; rilevato che, attraverso una personale ricostruzione del contenuto delle risultanze istruttorie, affidata a brani delle deposizioni, il ricorrente aspira, nella sostanza, ad una rivalutazione delle stesse, inammissibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERLA FRANCESCO nato a URBANIA il 20/05/1955 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Francesco Perla ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestatigli quale amministratore di diritto sino al 19 gennaio 2011 e successivamente quale amministratore di fatto della Servizi e Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita in data 20 marzo 2013; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali e violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; rilevato che, attraverso una personale ricostruzione del contenuto delle risultanze istruttorie, affidata a brani delle deposizioni, il ricorrente aspira, nella sostanza, ad una rivalutazione delle stesse, inammissibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis il 08/03/2023 tensore Il presidente Enrico Vi orio anislao Scarlini N ) D E POSITATA cAl:cy,t_FR A 1