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Ordinanza — n. 15926/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15926/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15926/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFERRAZZA AGOSTINO nato a NARO il 04/04/1944 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Sferrazza Agostino, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per i delitti meglio descritti nell'epigrafe della sentenza di primo grado nei capi 1, 2, 4 e 5; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, è manifestamente infondato, risultando volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato che, poiché il ricorso è inammissibile, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15926/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFERRAZZA AGOSTINO nato a NARO il 04/04/1944 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Sferrazza Agostino, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per i delitti meglio descritti nell'epigrafe della sentenza di primo grado nei capi 1, 2, 4 e 5; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, è manifestamente infondato, risultando volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato che, poiché il ricorso è inammissibile, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative contenzioso dell'assicurazione invalidità ricorso per carenza ricorso per cassazione atti impugnabili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFERRAZZA AGOSTINO nato a NARO il 04/04/1944 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Sferrazza Agostino, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per i delitti meglio descritti nell'epigrafe della sentenza di primo grado nei capi 1, 2, 4 e 5; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, è manifestamente infondato, risultando volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato che, poiché il ricorso è inammissibile, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 -01), sia pure con riguardo a ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità. In quella sede, le Sezioni Unite, valorizzando il percorso argomentativo di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01, hanno chiarito che è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento sia "pendente".

E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata adl essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d la somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d o il 08/03/2023 Il consigliere stensore Il p sidente Giuseppe ie Marzo D E PO ITATA nrico --gtanislao