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Sentenza — n. 15924/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15924/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15924/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO MICHELE nato a POTENZA 11 15/12/1992 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; r Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Michele Russo, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato, per quanto ancora di irteresse, la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di lesioni personali pluriaggravate ex artt. 582, 585, 61, primo comma n. 1 cod. pen.; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso (sul quale insiste anche la memoria depositata), attinente all'intervenuto decorso del termine prescrizionale avuto riguarda alla data del commesso reato (04 luglio 2015), è fondato dal momento che la sentenza di primo grado è stata emessa il 4 luglio 2015, mentre la citazione per il giudizio di appello risale al febbraio 2022; considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15924/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582, 585, 61, primo comma n. 1 cod. pen.; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso (sul quale insiste anche la memoria depositata), attinente all'intervenuto decorso del termine prescrizionale avuto riguarda alla data del commesso reato (04 luglio 2015), è fondato dal momento che la sentenza di primo grado è stata emessa il 4 luglio 2015, mentre la citazione per il giudizio di appello risale al febbraio 2022; considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

Parole chiave

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lesioni personali aggressione fisica tentate lesioni personali gravi corresponsabilità della vittima lesione del menisco lesioni conseguenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO MICHELE nato a POTENZA 11 15/12/1992 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; r Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Michele Russo, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato, per quanto ancora di irteresse, la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di lesioni personali pluriaggravate ex artt. 582, 585, 61, primo comma n. 1 cod. pen.; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso (sul quale insiste anche la memoria depositata), attinente all'intervenuto decorso del termine prescrizionale avuto riguarda alla data del commesso reato (04 luglio 2015), è fondato dal momento che la sentenza di primo grado è stata emessa il 4 luglio 2015, mentre la citazione per il giudizio di appello risale al febbraio 2022; considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01);

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il