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Ordinanza — n. 15922/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15922/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15922/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANINCHEDDA GIOVANNI nato a SASSARI il 15/08/1989 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Giovanni Maninchedda, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5 cod. pen., la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di furto; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contestano vizi motivazionali con riguardo all'affermazione di responsabilità penale, è inammissibile, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15922/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Giovanni Maninchedda, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5 cod. pen., la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di furto; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contestano vizi motivazionali con riguardo all'affermazione di responsabilità penale, è inammissibile, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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furto di minore entità imputazione di furto furto di lieve entità reato mancato tentata truffa assicurazione contro il furto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANINCHEDDA GIOVANNI nato a SASSARI il 15/08/1989 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Giovanni Maninchedda, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5 cod. pen., la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di furto; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contestano vizi motivazionali con riguardo all'affermazione di responsabilità penale, è inammissibile, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec o il 08/03/2023 stensore Il presidente Marzo E rio Stanislao Scarlini D E POSITA A IN CAN M