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Ordinanza — n. 15921/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction due to lack of specificity and manifestly unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Emanuela Ambrogio's appeal inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued for acquittal based on general claims of innocence and disputed the legal qualification of the theft, but the court found these arguments too generic and contrary to established law. Consequently, the conviction for theft in a dwelling under Article 624-bis of the Penal Code was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds and is manifestly unfounded, as general assertions without factual or legal support cannot overcome a confirmed conviction.

Parole chiave

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theft in dwelling inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded Article 624-bis criminal conviction Court of Cassazione imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
art. 624-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep. 2020, Pompei, Rv. 279110 - 0
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROGIO EMANUELA nato a ALBANO LAZIALE il 24/02/1975 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Ambrogio Emanuela, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui la prima è stata condannata per il delitto di furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in merito all'affermazione di penale responsabilità della ricorrente, è inammissibile in quanto:

a) privo di specificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;

b) manifestamente infondato nella misura in cui aspira a individuare riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità non è incrinata dal fatto che l'imputata, riuscita ad allontanarsi, non sia stata trovata in possesso dell'anello sottratto; considerato che il secondo motivo in cui si articola il ricorso, con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato nel delitto di furto in abitazione, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che la condotta, rilevante ex art. 624-bis cod. pen. e consistente nell'introduzione nel domicilio altrui teleologicamente diretta al materiale impossessamento della res furtiva, ben può essere realizzata con modalità decettive tali da trarre in inganno la vittima (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep. 2020, Pompei, Rv. 279110 - 0); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.141I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci .1 08/03/2023 Il consigl re ensore Il presidente Giuseppe De M zo Enri nista° Scarlini D E I) OSI r IN