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Ordinanza — n. 15918/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15918/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15918/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUBENDREANU CRISTIAN COSTANTIN nato il 03/01/1985 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Gubendreanu Cristian Costantin, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 6, cod. pen.; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, c:he si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 15918/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 6, cod. pen.; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, c:he si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Parole chiave

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inganno sull'identità identificazione credibile dichiarazione mendace errore di persona confessione esibizione dei documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUBENDREANU CRISTIAN COSTANTIN nato il 03/01/1985 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Gubendreanu Cristian Costantin, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 6, cod. pen.; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, c:he si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così iso il 08/03/2023 Il consi stensore inte Giuseppe De arzo Enri ttorio S anislao Scarlini IL C C E L E ESPERTO ni