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Ordinanza — n. 15916/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15916/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15916/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAPPATICCIO VITTORIO nato a PIEDIMONTE MATESE il 18/01/19L9 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Vittorio Scappaticcio ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per il delitto di furto tentato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15916/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità scippo delitto perseguimento penale per truffa tentata lesione personale semplice

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAPPATICCIO VITTORIO nato a PIEDIMONTE MATESE il 18/01/19L9 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Vittorio Scappaticcio ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per il delitto di furto tentato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso