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Ordinanza — n. 15912/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15912/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15912/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELORIA ALESSIA nato a VERCELLI il 07/04/1968 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Celoria Alessia, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stata condannata per i reati di furto pluriaggravato e di cui all'art. 544-ter cod. pen.; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui la ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio sotteso all'affermazione di penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 544-ter cod. pen; Ordinanza — n. 15912/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 544-ter cod. pen.; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui la ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio sotteso all'affermazione di penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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trattamento crudele e degradante accuse di abuso maltrattamento di minori principio della doppia incriminazione furto di lieve entità truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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art. 544-ter cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELORIA ALESSIA nato a VERCELLI il 07/04/1968 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Celoria Alessia, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stata condannata per i reati di furto pluriaggravato e di cui all'art. 544-ter cod. pen.; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui la ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio sotteso all'affermazione di penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0