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Ordinanza — n. 15910/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15910/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15910/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BLEGE LINA nato a QUINZANO D'OGLIO il 08/11/1963 QUIRINI GIADA nato a PESCIA il 13/01/1988 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 15910/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BLEGE LINA nato a QUINZANO D'OGLIO il 08/11/1963 QUIRINI GIADA nato a PESCIA il 13/01/1988 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

Parole chiave

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aggravamento della pena attenuazione della pena pena complementare sanzioni penali modifica della sentenza alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BLEGE LINA nato a QUINZANO D'OGLIO il 08/11/1963 QUIRINI GIADA nato a PESCIA il 13/01/1988 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 29 giugno 2021 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Lina Blege e Giada Quirini per il reato di furto aggravato e le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; - che i ricorsi delle imputate, laddove volti ad invocare un più tenue trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, atteso che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite, come nel caso di specie, è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288) e nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso