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Ordinanza — n. 15906/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15906/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15906/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVALLE SAMAME JOSE EDUARDO nato il 10/12/1974 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOga-t-o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Lavalle Samame Jose Eduardo ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe; considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017, n. 103, con previsione che non si espone ad alcuna censura di illegittimità costituzionale, come chiarito da Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15906/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017, n. 103, con previsione che non si espone ad alcuna censura di illegittimità costituzionale, come chiarito da Sez.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario spese di difesa indennità di patrocinio modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen.; rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVALLE SAMAME JOSE EDUARDO nato il 10/12/1974 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOga-t-o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che Lavalle Samame Jose Eduardo ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe; considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017, n. 103, con previsione che non si espone ad alcuna censura di illegittimità costituzionale, come chiarito da Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 27201101); considerato che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono manifestamente infondate poiché, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, aspirano a rendere rilevante l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze, precluso dalla lettera dell'art. 159, terzo comma, cod. pen.; rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il